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Diritto di Famiglia

Estratto normativa regime patrimoniale della famiglia

159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell' articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

162. - Forma delle convenzioni matrimoniali Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per l' atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell' atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell' articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell' atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

163. - Modifica delle convenzioni Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l' atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l' omologazione del giudice. L' omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all' atto del matrimonio. L' annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

215. - Separazione dei beni I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.